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I numeri 1 e 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della. Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, sono sostituiti dai seguenti:

  • 1)sui progetti esecutivi di importo non eccedente i 100 milioni di lire di opere da eseguire dallo Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso e dagli Enti pubblici e dai privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione di concorsi o contributi dello Stato;
  • 2)sui progetti esecutivi, di importo non eccedente i 100 milioni di lire, di opere pubbliche da eseguire a cura degli Enti pubblici e dei privati per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.

Testo in vigore dal 1 aprile 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-03-23;134~art6 · fonte del testo