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Il secondo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, e' sostituito dal seguente: "Per le opere da eseguire in concessione, ferma restando la competenza del Ministro per l'agricoltura e le, foreste per l'emanazione dell'atto di concessione e dei seguenti provvedimenti, il limite di competenza indicato per il Comitato tecnico amministrativo dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazione con la legge 3 febbraio 1951, n. 164, e' elevato a lire 200 milioni".

Testo in vigore dal 1 aprile 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-03-23;134~art7 · fonte del testo