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Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i datori di lavoro pubblici e privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 debbono comunicare agli uffici provinciali del lavoro le caratteristiche dei centralini telefonici, con la precisazione delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati, il numero e le generalita' dei centralinisti telefonici privi della vista e vedenti, indicando la data in cui sono stati adibiti ai centralini medesimi. I datori di lavoro che procedono alla installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, sono tenuti a darne comunicazione entro sessanta giorni agli uffici provinciali del lavoro, indicando il numero delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati. La Societa' italiana per l'esercizio telefonico - SIP, entro sessanta giorni dall'installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, deve comunicare agli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio l'operazione avvenuta e le caratteristiche dell'apparecchiatura telefonica. La Societa' italiana per l'esercizio telefonico - SIP e tenuta a comunicare, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che lo richieda, lo elenco dei datori di lavoro, presso i quali sono installati centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione.

Testo in vigore dal 5 aprile 1985 al 21 maggio 2022

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