L'art. 4 della legge 14 luglio 1957, n. 594, e' sostituito dal seguente: "Le pubbliche Amministrazioni; gli Enti pubblici, le Aziende statali e i privati datori di lavoro, di cui all'art. 1 della presente legge, debbono inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti l'ubicazione dei dipendenti uffici, sedi o stabilimenti dotati dei centralini contemplati dal predetto art. 1. La dichiarazione deve essere inviata entro sessanta; giorni dall'installazione dei centralini. Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici, le Aziende statali e i privati datori di lavoro debbono altresi' comunicare, nel termine sopra indicato, il numero e le generalita' dei centralinisti vedenti addetti ai singoli centralini. Entro il 31 dicembre di ogni anno, dovranno, a cura dei pubblici e privati datori di lavoro interessati, essere comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le variazioni ai dati di cui sopra. I privati datori di lavoro che trasgrediscono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una ammenda da lire 5000 a lire 50.000".

Testo vigente dal 9 agosto 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-07-28;778~art2 · fonte su Normattiva