Al personale non avente diritto ad indennita' fissa mensile di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo, che compie nell'interesse del servizio voli comandati, spetta, per ogni ora o frazione di ora di volo, un'indennita' pari al 2 per cento della misura della indennita' mensile di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. L'indennita' di cui al comma precedente non puo' superare mensilmente, per ciascun dipendente, la somma corrispondente a 10 ore di volo.

Testo vigente dal 28 marzo 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-03-23;78~art15 · fonte su Normattiva