Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare

Art. 16 — Indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti, installazioni e infrastrutture militari, stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale

Il Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, puo' attribuire una indennita' di impiego operativo supplementare, nella misura massima mensile del 100 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella, agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio in via continuativa presso: poligoni permanenti dislocati a Capo Teulada ed a Perdasdefogu; stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale, dislocate sul territorio nazionale in localita' non collegate da regolari servizi di trasporto pubblico collettivo nonche' altre installazioni e infrastrutture militari analogamente dislocate o in particolari condizioni ambientali. Ai graduati e ai militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati, in servizio presso poligoni, stazioni, installazioni e infrastrutture militari designate nel decreto di cui al comma precedente, puo' essere attribuita un'indennita' supplementare nella misura massima mensile di lire 70.000.

Testo vigente dal 28 marzo 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-03-23;78~art16 · fonte su Normattiva