A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'indennita' di impiego operativo di base di cui la tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dalla tabella I di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e successive modificazioni, e' corrisposta al personale militare nei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti appartenenti all'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, alla Marina e all'Aeronautica nelle misure indicate nella tabella allegata alla presente legge. Nella tabella allegata alla presente legge, l'anzianita' di servizio indicata in corrispondenza del grado di colonnello o grado corrispondente e' riferita agli anni di servizio comunque prestato. Per il personale di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 1996, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 6 e 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 nonche', con le rispettive decorrenze, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360. Limitatamente al personale di cui al comma 1, le indennita' operative per particolari impieghi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6. 7 e 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, ed alla tabelle II, III e IV allegate alla medesima legge, percentualmente commisurate alla indennita' di impiego operativo di base, sono determinate con riferimento alla nuove misure di cui alla tabella allegata alla presente legge in relazione al grado rivestito. Le indennita' ed i supplementi nelle misure percentuali previste dagli articoli 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78 nonche' dalla tabella V allegata alla medesima legge, sono determinate con riferimento alla misura della indennita' di impiego operativo di base prevista dalla tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dalla tabella I di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 e successive modificazioni, per il personale militare appartenente alla XIII fascia. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilita' delle indennita' supplementari, nonche' dall'articolo 3, commi 18 - bis e 18 - quater, del decreto - legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti dei dirigenti civili e militari delle Forze di polizia che prestano servizio nelle condizioni di impiego previste dalle predette norme, le indennita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennita' supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari di grado corrispondente delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative. Gli incrementi derivanti dall'applicazione del presente articolo assorbono l'assegno provvisorio corrisposto dal 1 gennaio 1996 in attesa della riformulazione delle indennita' di impiego operativo. Sulle nuove misure delle indennita' di impiego operativo, cosi' come rideterminate dal presente articolo, non si applica per gli anni 1996 e 1997 l'aumento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 1995 e 1996.
Testo vigente dal 2 aprile 1997
