Art. 18 — Effetti pensionistici
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1983 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
L'indennita' di impiego operativo di base di cui al precedente articolo 2, comprensiva delle maggiorazioni di cui alla nota a) dell'annessa tabella I, e' pensionabile senza la limitazione prevista dal primo comma dell'articolo 147 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Per i periodi trascorsi, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nelle condizioni di impiego di cui agli articoli 3, 4 e 7, l'importo risultante dall'applicazione del comma precedente e' maggiorato, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennita' e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nell'annessa tabella VI. Qualora i predetti periodi risultino superiori al massimo di 20 anni computabili, si tiene conto delle indennita' piu' favorevoli percepite nel tempo dagli interessati. Per il personale che si trova ad operare nelle condizioni di impiego di cui all'articolo 17, la percentuale dell'indennita' meno favorevole e' pensionabile in proporzione agli anni di servizio prestato nelle predette condizioni. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto dell'anzianita' di servizio utile ai fini pensionistici che il personale ha maturato all'atto della cessazione dal servizio. Le indennita' di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono interamente computabili nella tredicesima mensilita'.
Testo in vigore dal 28 marzo 1983 al 9 ottobre 2010
