Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del 170 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I. 5 Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del 220 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota b) dell'annessa tabella I. 5 Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di lire 90.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 140.000 quando imbarcati su sommergibili. Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di lire 36.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 90.000 quando imbarcati su sommergibili. Le indennita' di cui ai precedenti commi spettano anche al personale imbarcato su navi di superficie o su sommergibili in allestimento, ancorche' non iscritti nel quadro del naviglio militare, a partire dalla data di inizio delle prove di moto. 6a

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163

5

con decorrenza dal 1 luglio 2002

Il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, ha disposto: - (con l'art. 5, comma 9) che "A decorrere dal 1 luglio 2002 la misura percentuale dell'indennita' mensile d'imbarco, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge sulle indennita' operative, percepita dal personale imbarcato sulle unita' di seconda linea dipendenti dal Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT), e' elevata al 190 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base"; - (con l'art. 5, comma 12) che "A decorrere dal 1 luglio 2002 la misura percentuale prevista nella colonna I della tabella III allegata alla legge sulle indennita' operative e all'articolo 4, comma 2, del biennio economico Forze armate 1996-1997 e' elevata al 150 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base"; - (con l'art. 5, comma 14) che " A decorrere dal 1 luglio 2002 le misure percentuali delle indennita' previste all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge sulle indennita' operative sono elevate rispettivamente a 183 e 233 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base".

D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52

6a

con decorrenza dal 1 gennaio 2009

Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 9, comma 5) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica imbarcato su unita' navali dipendenti dal Comando delle Forze di Contromisure Mine (COMFORDRAG), l'indennita' operativa di imbarco di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 190 per cento dell'indennita' di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto".

Testo vigente dal 9 giugno 2009

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 27/2015

    Questione inammissibile
    3 marzo 2015

    È inammissibile - per incompleta ricostruzione, e conseguente mancata ponderazione, del quadro normativo di riferimento - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'attribuzione dell'indennità d'imbarco anche al personale dei vigili del fuoco operante su unità navali. Il giudice rimettente, infatti, si è limitato a censurare la disposizione impugnata, senza tenere in considerazione che l'estensione della norma censurata, riguardante le Forze armate, anche alle Forze di polizia è avvenuta con ulteriori disposizioni di legge e senza prendere in considerazione le specifiche disposizioni, di fonte legale e negoziale, relative al trattamento economico accessorio riconosciuto al personale nautico dei vigili del fuoco. Sull'inammissibilità della questione per incompleta ricostruzione, e conseguente mancata ponderazione, del quadro normativo di riferimento, v. le citate sentenze nn. 251/2014, 165/2014, 17/2014, 114/2013, 356/2010 e 16/2008, nonché le ordinanze nn. 194/2014, 276/2013, 307/2011 e 434/2005.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 97 cost. · Art. 4 Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1983-03-23;78~art4 · fonte su Normattiva