La lettera a) del primo comma dell'art. 6 della legge 6 giugno 1939, n. 1048, e' sostituita dalla seguente: "(a) il Prefetto della provincia di Teramo in seguito a richiesta del comune di Teramo dispone perche', in contraddittorio col Comune stesso e con i proprietari espropriandi, venga formulato lo stato di consistenza ed in base ai criteri di valutazione di cui al precedente articolo, sentito il parere dell'Ufficio tecnico erariale determina la somma che dovra' depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennita' di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprieta' a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprieta' stessa". "Tale provvedimento e' notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni".

Testo vigente dal 9 gennaio 1953

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urn:nir:stato:legge:1952-12-01;2527~art1 · fonte del testo