Per la procedura delle espropriazioni dipendenti dal piano di ricostruzione e per la determinazione dell'indennita' si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto e' disposto nei seguenti commi. Su richiesta del Comune o di altro avente titolo alla espropriazione, il Prefetto della Provincia dispone che, in contradditorio degli espropriandi, sia dal richiedente formato lo stato di consistenza dei beni da espropriare. Sulla base di tale stato, il Prefetto, inteso l'Ufficio tecnico erariale, determina la somma che deve essere, corrisposta o, in mancanza di accettazione, depositata presso la Cassa depositi e prestiti quale indennita' di espropriazione, e stabilisce il termine entro il quale il deposito deve essere eseguito. L'ordinanza del Prefetto e' notificata ai singoli espropriani nella forma delle citazioni. Effettuato il deposito delle indennita', il Prefetto emette il decreto di trasferimento della proprieta' e di immissione in possesso degli immobili contemplati nello stato di consistenza. A cura dell'espropriante il decreto sara' trascritto all'Ufficio dei registri immobiliari e quindi notificato ai singoli interessati. La notificazione tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati. Nei trenta giorni successivi a tale notifica, gli interessati possono proporre avanti l'autorita' giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura della indennita'. 8

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 agosto 1993, n. 317

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La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402".

Testo vigente dal 7 settembre 1993

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 settembre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1951 al 7 settembre 1993.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 agosto 1993, n. 317

    La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-27;1402~art9 · fonte del testo