Art. 7 — Subingresso
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Il trasferimento della gestione o della titolarita' di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attivita' e il subentrante sia regolarmente iscritto nel registro di cui all'articolo 2.
Testo in vigore dal 3 settembre 1991 al 8 maggio 2010
