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Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, potra' essere adeguata la misura delle indennita' previste dall'articolo 36, primo e secondo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente.

Testo in vigore dal 3 novembre 1982 al 20 agosto 1989

urn:nir:stato:legge:1982-10-25;795~art2 · fonte su Normattiva