1. Dopo l'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti: "Art. 72-bis. - (Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Sanzioni penali in caso di inosservanza). - 1. Chiunque dopo il secondo invito del prefetto previsto dal commo 12 dell'articolo 72 rifiuta o interrompe il programma terapeutico e socio-riabilitativo e' sottoposto, per un periodo da tre ad otto mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 12, ovvero per un periodo da due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 12, ad una o piu' delle seguenti misure:

  • a)divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa su richiesta dell'interessato per comprovate ragioni di cura e recupero;
  • b)obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso il locale ufficio della polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
  • c)obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
  • d)divieto di frequentare i locali pubblici indicati nel decreto;
  • e)sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere, del passaporto o di ogni altro documento equipollente;
  • f)obbligo di prestare un'attivita' non retribuita a favore della collettivita', almeno per una giornata lavorativa alla settimana, attivita' da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti, organizzazioni di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con il Ministero dell'interno;
  • g)sequestro dei veicoli, se di proprieta' dell'autore del reato, con i quali le sostanze siano state trasportate o custodite, salva in ogni caso la confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • h)affidamento al servizio sociale secondo le disposizioni stabilite dai commi da 5 a 10 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 11 della lege 10 ottobre 1986, n. 663;
  • i)sospensione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi turistici. 2. Le stesse misure si applicano a chiunque, essendo gia' in corso per due volte nelle sanzioni amministrative previste dall'articolo 72, commette uno dei fatti previsti dal comma 1 di tale articolo. 3. Se il provvedimento riguarda un minore, e' comunicato ai genitori o a chi esercita la potesta' parentale. 4. Competente a irrogare la sanzione e' il pretore del luogo in cui e' stato commesso il fatto o, se si tratta di minorenni, il tribunale per i minorenni. 5. Il giudice provvede con decreto motivato, assunte informazioni presso il servizio operativo della prefettura e presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Contro il decreto puo' essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto a meno che il giudice che l'ha emesso non disponga diversamente. 6. Nell'adottare le prescrizioni, nel modificarle in relazione alle esigenze emerse o nell'autorizzare eccezioni, il giudice tiene conto delle necessita' derivanti dall'eventuale programma terapeutico e socio-riabilitativo cui l'interessato sia invitato a sottoporsi o al quale egli volontariamente si sottoponga, nonche' di quelle di lavoro, di studio, di famiglia e di salute. 7. Se l'interessato lo richiede, il giudice sospende il procedimento e dispone che egli sia invitato al servizio pubblico per le tossicodipendenze al fine di sottoporsi al programma di cui all'articolo 97, fissando un termine per la presentzione e acquisendo successivamente i dati per valutarne il comportamento durante l'esecuzione. 8. Il giudice revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del procedimento quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma, o ne ha rifiutato o interrotto l'esecuzione ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione. 9. Se l'interessato si e' sottoposto al programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il giudice dispone l'archiviazione degli atti. 10. L'archiviazione a norma del comma 9 non puo' essere disposta piu' di una volta nei confronti della stessa persona. 11. Il provvedimento con il quale sono inflitte le misure di cui al comma 1 non e' iscritto nel casellario giudiziale, ma di esso e' fatta annotazione in apposito registro ai soli fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni di cui al presente articolo. 12. Chiunque viola le prescrizioni imposte a norma del comma 1 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinque milioni. Art. 72-ter. - (Abbandono di siringhe). - 1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumita' altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti psicotrope e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione. Art. 72-quarter. - (Quantificazione delle sostanze). - 1- Con decreto del Ministro della sanita' da emanarsi previo parere dell'Istituto superiore di sanita' sono determinati:
  • a)le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicptrope;
  • b)le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattro ore;
  • c)i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere. 2. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze del settore". 2. Il decreto del Ministero della sanita' di cui al comma 1 dell'articolo 72-quater della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 26 giugno 1990

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 415/1993

    Altra decisione
    23 novembre 1993

    Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 novembre 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

    Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 32 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art16 · fonte su Normattiva