All'articolo 45 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il quinto comma e' sostituito dal seguente: "Il contravventore alle disposizioni dei precedenti commi e' punito con l'arresto a due anni o con l'ammenda da lire centomila lire quattro milioni, sempre che il fatto non costituisca piu' grave reato". All'articolo 45 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in fine, il seguente comma: "Il Ministro della sanita' e' delegato a stabilire con proprio decreto la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e i singoli reparti".
Testo vigente dal 26 giugno 1990
