1. L'articolo 81 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' sostituito dal seguente: "Art. 81. - (Espulsione dello straniero condannato). - 1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 71, 71 bis, 73 e 76, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato. 2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato nei confronti dello stranireo condannato per uno degli altri delitti previsti dalla presente legge. 3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'articolo 382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 71, il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria procedente".

Testo vigente dal 26 giugno 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art23 · fonte su Normattiva