1. L'articolo 79 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' sostituito dal seguente: "Art. 79. - (Pene accessorie). - 1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 71, 71-bis, 73 e 76, il giudice puo' disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni. 2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati. 3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative nonche' quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi degli articoli precedenti dispone comunque la confisca delle sostanze".

Testo vigente dal 26 giugno 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-26;162~art22 · fonte su Normattiva