Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1956 al 16 dicembre 2010. 49 parole tolte.
tolto: All'art. 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226, e' aggiunto il seguente capoverso: "Nel caso di sufficiente capienza il terzo tenuto a disposizione del Ministero puo' essere impiegato anche per sopperire ai bisogni straordinari degli uffici, giudiziari diversi dalle preture e dai tribunali, esclusi gli uffici di conciliazione".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-07-25;835~artunico · fonte del testo