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All'art. 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226, e' aggiunto il seguente capoverso: "Nel caso di sufficiente capienza il terzo tenuto a disposizione del Ministero puo' essere impiegato anche per sopperire ai bisogni straordinari degli uffici, giudiziari diversi dalle preture e dai tribunali, esclusi gli uffici di conciliazione".

Testo in vigore dal 8 agosto 1956 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1956-07-25;835~artunico · fonte del testo