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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'esercizio 1963-64 in lire 11 miliardi 80.000.000, sara' provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio.

Testo in vigore dal 10 agosto 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-08-04;1012~art2 · fonte del testo