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L'aceto puo' essere posto in commercio dai produttori e somministrato al consumo unicamente in recipienti di capacita' non superiore a due litri e muniti di suggello di garanzia, applicato in modo tale da impedire che il contenuto del recipiente possa essere estratto senza l'asportazione del sugello stesso. Sui recipienti dovra' essere applicata una etichetta che rechi, oltre alla indicazione "aceto di vino", le seguenti precisazioni:
- a)nominativo della ditta produttrice, con indirizzo della sua sede;
- b)indirizzo dello stabilimento ove l'aceto e' stato prodotto, adottando la dicitura: "prodotto nello stabilimento di...... seguito dal nome della localita' di produzione. Se gli indirizzi della sede e dello stabilimento di produzione coincidono si fara' luogo alla dicitura: "Sede e stabilimento di produzione in." seguito dall'indirizzo della localita';
- c)quantita' del contenuto reale di aceto con la indicazione della sua gradazione acetica cosi' espressa: "contenuto netto litri.... a gradi... di acidita'". Le indicazioni suddette dovranno essere ben leggibili, indelebili, di colore contrastante con il fondo ed in carattere di altezza e larghezza non inferiore a 5 millimetri per l'indicazione di cui alla lettera a) e non inferiore a 2 millimetri per le altre.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1951 al 22 dicembre 2008
