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Il secondo comma dell'art. 68 del regolamento di esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, approvato col regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, viene sostituito con il seguente: "L'acido acetico che si trova nei locali in cui si produce o si detiene aceto, deve ritenersi come destinato alla preparazione di aceto commestibile o al taglio con l'aceto commestibile in contravvenzione al divieto dell'art. 19 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e del primo comma del presente articolo. Cosi' pure l'acido acetico che si trova nei locali in cui si producono conserve alimentari deve ritenersi come destinato alla fabbricazione di aceto per la preparazione di conserve alimentari, per il quale esiste il divieto di cui al citato art. 19".

Testo in vigore dal 8 febbraio 1951 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1950-12-14;1151~art5 · fonte del testo