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I trasporti di acido acetico, comunque e da chiunque effettuati, debbono essere accompagnati da una bolletta rilasciata dal produttore o venditore, indicante la data del rilascio, la entita' del carico, il destinatario. La suddetta bolletta deve essere staccata da un bollettario a madre e figlia. Il bollettario deve essere conservato dal produttore o dal commerciante almeno per quattro mesi dalla data dell'ultima bolletta. La bolletta che ha seguito il carico, e' conservata dal destinatario per almeno quattro mesi dalla data di emissione. - Il suddetto bollettario, a madre e figlia, prima dell'uso deve essere vidimato dal segretario della Camera di commercio competente per territorio e deve portare l'indicazione del numero delle pagine contenutevi. Esso deve essere usato secondo il numero progressivo dei fogli. La bolletta integra gli altri documenti di trasporto ed e' esente da qualsiasi tassa.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1951 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1950-12-14;1151~art6 · fonte del testo