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La vigilanza amministrativa per quanto concerne la applicazione della presente legge e' demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a quello dell'industria e del commercio, ferme restando le attribuzioni dei Ministeri delle finanze e dell'interno previste dall'art. 41 e seguenti del capo VIII del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1951 al 22 dicembre 2008
