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Ai trasgressori della presente legge si applicano le sanzioni previste nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, nel regolamento di applicazione approvato con il regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, e nelle successive disposizioni modificative o integrative.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1951 al 22 dicembre 2008
