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La Commissione per la tenuta degli Albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli puo' infliggere agli iscritti negli Albi, che contravvengano, o tentino di contravvenire, alle norme concernenti le esportazioni ortoflorofrutticole ed agrumarie o che arrechino pregiudizio agli interessi economici nazionali: la censura; la pena pecuniaria fino a lire 400 mila, da versarsi allo Istituto nazionale per il commercio con l'estero; la sospensione dell'iscrizione nell'Albo per la durata non superiore a sei mesi; la radiazione dall'Albo. I proventi delle pene pecuniarie di cui al comma precedente saranno destinati in aumento alle somme previste per le spese generali dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero in relazione alle maggiori esigenze di servizio connesse alla tenuta degli Albi. L'eventuale nuova iscrizione negli Albi nazionali puo' essere consentita, a coloro che siano stati radiati dagli Albi stessi ai sensi del precedente comma, non prima che sia decorso un biennio dalla data dell'avvenuta radiazione.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1966 al 2 maggio 2001
