Provvedimento abrogato dalla l. 27 marzo 2001, n. 122.
Abrogato dal 2 maggio 2001
Provvedimento abrogato dalla l. 27 marzo 2001, n. 122.
Abrogato dal 2 maggio 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1966 al 2 maggio 2001. 71 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I prodotti ortofrutticoli ed agrumari, nonche' i fiori e le piante ornamentali, possono essere esportati da coloro che sono iscritti negli Albi nazionali di cui al precedente articolo 1. I produttori, singoli o associati, che occasionalmente esportano prodotti della propria azienda non sono obbligati all'iscrizione nei predetti Albi. L'esportazione di detti prodotti puo' effettuarsi previa attestazione rilasciata, di volta in volta, dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 MARZO 2001, N. 122
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-01-25;31~art2 · fonte del testo