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Ai fini dell'applicazione della presente legge, coloro che sono attualmente iscritti negli Albi provinciali a norma della legge 31 dicembre 1931, n. 1806, devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria e agricoltura, nel cui Albo sono iscritti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Coloro che, essendo in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 5, intendono iniziare l'attivita' di esportatore dei prodotti di cui al primo comma dell'articolo 2, devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria e agricoltura della circoscrizione nella quali hanno la loro residenza ovvero la loro azienda ha l'unica sede o la sede principale. Tali domande, devono essere esaminate ai sensi dello articolo 6 della presente legge, e trasmesse, entro novanta giorni, all'Istituto nazionale per il commercio estero per la iscrizione negli Albi nazionali ai sensi dell'articolo 8. L'istituto nazionale per il commercio estero delibera sulla iscrizione negli Albi nazionali entro il termine di un anno per le domande di cui al primo comma del presente articolo, e di novanta giorni per le domande di cui al secondo comma.1 Trascorsi tali termini, la domanda non respinta s'intende accolta.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 11 settembre 1967, n. 794, convertito, con modificazioni dalla L. 10 novembre 1967, n. 1000 ha disposto che " Il termine di un anno, previsto dal penultimo comma dell'art. 12 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, per le deliberazioni relative alle domande delle ditte attualmente iscritte negli albi provinciali, e' prorogato di sei mesi."
Testo in vigore dal 14 settembre 1967 al 2 maggio 2001
