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Spetta a ciascuna sezione della Commissione, nella rispettiva competenza:
- 1)deliberare sulla domanda di iscrizione negli Albi;
- 2)provvedere alla revisione triennale degli Albi, deliberando l'eventuale cancellazione in caso di mancato esercizio di attivita' nel triennio stesso;
- 3)applicare le sanzioni di cui all'articolo 11. Contro le deliberazioni della Commissione e' ammesso Il ricorso al Comitato di cui al successivo articolo 9. Il ricorso ha effetto sospensivo solo nei confronti delle deliberazioni relative alla cancellazione dagli Albi ed alla applicazione delle sanzioni.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1966 al 2 maggio 2001
