Per la campagna agricola 1948-1949, l'ammasso del frumento, del granoturco e del risone sara' effettuato per contingente secondo le norme del decreto legislativo Presidenziale 5 settembre 1947, n. 888. Sono esonerati da qualsiasi obbligo di consegna tutti i produttori che, nella decorsa campagna 1947-1948, hanno avuto la notifica di un obbligo di conferimento di grano non superiore a cinque quintali, dedotte le trattenute previste dal decreto legislativo Presidenziale 30 maggio 1947, n. 439.

Testo vigente dal 26 gennaio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-01-05;7~artunico · fonte del testo