L'imposta generale sull'entrata stabilita una volta tanto nella misura del 4% dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e la relativa addizionale straordinaria dell'1% prevista, dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283, non sono applicabili, a partire dal 1 dicembre 1948, per il granoturco ed il risone conferiti all'ammasso e per quelli importati per conto dello Stato. Analogo trattamento si applica alle farine di granoturco ed al riso derivati dagli accennati prodotti o importati per conto dello Stato.

Testo vigente dal 23 dicembre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-12-21;1442~artunico · fonte del testo