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In deroga alla legge 26 marzo 1958, n. 425, riguardante lo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, il personale delle ferrovie in concessione che, a seguito della trasformazione del servizio ferroviario, non puo' essere esonerato per limiti di eta' o collocato in quiescenza anticipata secondo il disposto delle norme in vigore che regolano la categoria, purche' abbia almeno due anni di servizio effettivo, e' ammesso ai concorsi indetti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, senza limitazioni di eta'.

Testo in vigore dal 4 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;289~art1 · fonte del testo