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Gli agenti provenienti dalle societa' concessionarie sono iscritti, alla data d'inquadramento nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato di cui al regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni. Il servizio prestato anteriormente a tale data presso le societa' concessionarie con l'iscrizione al fondo speciale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' cumulabile a quello prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai fini della cessazione dal servizio, sia di ufficio, sia a domanda, ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, nonche' ai fini del trattamento di pensione ai sensi del predetto regio decreto. Il fondo speciale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto trasferisce al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato la relativa riserva matematica corrispondente ai versamenti effettuati per ciascun dipendente.

Testo in vigore dal 4 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;289~art3 · fonte del testo