[1]Nelle verificazioni prima e periodica delle misure destinate all'impiego nei rapporti con terzi sono ammesse le seguenti tolleranze massime di esattezza, tanto in piu' quanto in meno: Nome delle misure Tolleranza ----------------------------------------------------------------- cinque chilolitri................... 15 litri dieci chilolitri................... 25 " venti chilolitri................... 50 " venticinque chilolitri................ 50 " cinquanta chilolitri................. 100 " cento chilolitri................... 200 "
[2]Nella verificazione prima e periodica delle misure riservate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, di grande portata, sono ammesse le seguenti tolleranze massime di esattezza, tanto in piu' quanto in meno: Nome delle misure Tolleranza ----------------------------------------------------------------- cinque chilolitri................... 2 litri dieci chilolitri................... 4 " venti chilolitri................... 8 " venticinque chilolitri................ 10 " cinquanta chilolitri................. 20 " cento chilolitri................... 40 "
[3]La capacita' delle misure si intende determinata alla temperatura di 15 gradi C ed e' segnalata da una linea di fiducia. La linea di fiducia deve essere integrata con una scala graduata con suddivisioni in piu' e in meno, tale da indicare complessivamente volumi di liquido non inferiori a un centesimo della capacita' totale. Ciascun intervallo della graduazione deve corrispondere a un volume uguale o inferiore a quello della tolleranza ammessa, ferma restando l'osservanza della norma di cui all'articolo 4, primo comma, del testo unico sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088. La distanza minima tra due tratti contigui della graduazione sara' stabilita con decreti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato da emanare, caso per caso, ai sensi dell'articolo 2, in relazione allo uso cui ciascun tipo di misura e' destinata e alla capacita' di essa; detta distanza, tuttavia, dovra' essere tale che a un dislivello di un millimetro corrispondano volumi non superiori a un litro per le misure fino a 50 chilolitri o di due litri per le misure di 100 chilolitri.
Testo vigente dal 25 febbraio 1967
