Sono ammesse alla verificazione prima e periodica, ed alle rispettive legalizzazioni, misure metalliche della capacita' di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri inserite su installazioni fisse ((...)), destinate alla misurazione, nei rapporti con terzi, di carburanti ed altri liquidi o riservate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, ad erogazione continua, di grande portata.

Testo vigente dal 22 aprile 2003

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 aprile 2003

Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1967 al 22 aprile 2003. 2 parole tolte.

Sono ammesse alla verificazione prima e periodica, ed alle rispettive legalizzazioni, misure metalliche della capacita' di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri inserite su installazioni fisse tolto: o mobiliaggiunto: ..., destinate alla misurazione, nei rapporti con terzi, di carburanti ed altri liquidi o riservate al controllo dei misuratori di carburanti ed altri liquidi, ad erogazione continua, di grande portata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-01-31;33~art1 · fonte del testo