Gli errori massimi tollerati in meno sono quelli fissati nella tabella dell'allegato I. Inoltre, per i lotti determinati secondo l'allegato II, gli imballaggi preconfezionati C.E.E. devono essere confezionati in modo che l'imballaggio definitivo soddisfi alle seguenti condizioni:

  • a)il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati non deve essere inferiore, in media, alla quantita' nominale;
  • b)la percentuale di imballaggi preconfezionati che presentano un errore in meno superiore all'errore massimo tollerato deve essere di valore tale da consentire che la partita dei preimballaggi soddisfi ai controlli definiti all'allegato II;
  • c)nessun preimballaggio che presenti un errore in meno superiore a due volte l'errore massimo tollerato puo' essere posto in commercio.

Testo vigente dal 11 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;690~art5 · fonte su Normattiva