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Sono riconosciuti validi ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, gli insegnamenti seguiti e gli esami superati nell'Universita' di Assisi, purche', essi superino una prova d'esame in corrispondenza di ogni anno di corso precedente quello per il quale ottengano l'iscrizione nelle universita' statali o riconosciute. L'esame di cui al comma precedente sara' scelto, fra quelli ritenuti caratterizzanti del corso di studi, dal consiglio della facolta' presso la quale lo studente avra' ottenuto l'iscrizione.
Testo in vigore dal 22 giugno 1970 al 22 dicembre 2008
