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Possono iscriversi: alle Facolta' di scienze agrarie: i diplomati degli Istituti tecnici agrari e per geometri; alle Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali: i diplomati degli Istituti tecnici industriali, nautici, agrari e per geometri; alle Facolta' di economia e commercio: i diplomati degli Istituti tecnici commerciali e per geometri, industriali, nautici e agrari; alle Facolta' di lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di Venezia e all'Istituto superiore orientale di Napoli per la laurea in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa orientale e per quella in lingue, letterature e istituzioni dell'Europa occidentale: i diplomati degli istituti tecnici di ogni tipo, compresi gli Istituti tecnici femminili, nonche' le diplomate della scuola di Magistero professionale per la donna; alle Facolta' di ingegneria: i diplomati degli Istituti tecnici industriali, nautici, e per geometri; alle Facolta' di scienze statistiche, demografiche e attuariali: i diplomati degli Istituti tecnici commerciali e per geometri, agrari, industriali e nautici; all'istituto universitario navale di Napoli: i diplomati degli Istituti tecnici nautici, industriali, agrari, commerciali e per geometri.

Testo in vigore dal 3 agosto 1961 al 20 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1961-07-21;685~art2 · fonte del testo