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Limitatamente agli anni accademici dal 1961-62 al 1964-65 incluso, l'ammissione alle predette Facolta', tranne per quei diplomati che in base alle norme vigenti gia' vi accedono, avviene in seguito ad appositi concorsi indetti per un numero di posti determinato annualmente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentiti i rispettivi Consigli di Facolta', e secondo graduatorie risultanti dall'esito di una prova scritta di esame e dalla media dei voti riportati nel diploma di abilitazione. I singoli concorsi hanno luogo in unica sessione annuale presso la Facolta', alle quali sia chiesta l'istruzione.

Testo in vigore dal 3 agosto 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-07-21;685~art3 · fonte del testo