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Per tutto il periodo di tempo in cui avranno vigore le norme del precedente articolo 3 i diplomati dagli Istituti tecnici che siano stati iscritti, dopo il superamento dell'esame di cui al precitato articolo, ad un determinato corso di laurea, non potranno trasferirsi ad altra sede se non sia trascorso almeno un anno accademico.

Testo in vigore dal 3 agosto 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-21;685~art4 · fonte del testo