Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 1964 al 9 ottobre 2010. 124 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Possono partecipare al concorso di cui all'articolo precedente i sottufficiali e i sottocapi che siano in possesso dei seguenti requisiti e siano riconosciuti idonei e meritevoli dalla Commissione di avanzamento del Corpo equipaggi militari marittimi;
tolto: 1) aver compiuto almeno tre anni di servizio in ferma volontaria e un anno d'imbarco su nave in armamento o in riserva:
tolto: 2) aver conseguito uno dei titoli di studio valevoli per l'ammissione al corso normale dell'Accademia navale;
tolto: 3) non aver superato il 26° anno di eta'. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, eccetto il titolo di studio che puo' essere conseguito anche nella seconda sessione di esami dell'anno in cui e' bandito il concorso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-11-18;1251~art2 · fonte del testo