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La donna puo' accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge. L'arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali e' regolato da leggi particolari.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1963 al 15 giugno 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;66~art1 · fonte del testo