Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 17/1987

    Questione infondata
    22 gennaio 1987

    Il principio di parità di diritti e di retribuzione tra lavoratrice e lavoratore ha efficacia generale per tutti i cittadini e va osservato, nella fase di costituzione e in quella di svolgimento del rapporto, non solo da parte del datore di lavoro, ma anche da parte dei terzi a favore dei quali, in base ad apposito contratto, vada il risultato dell'attivita` lavorativa. Sono pertanto nulle le clausole di tale contratto che importino discriminazioni fondate unicamente sulla diversita` di sesso; ne` l'eventuale domanda di risoluzione proposta dal terzo per ragioni che implichino tale discriminazione integra un giustificato motivo di licenziamento della lavoratrice, ben potendo opporsi alla domanda il datore di lavoro, sul quale comunque ricadono le conseguenze dei licenziamenti discriminatori eventualmente intimati. (Non fondatezza - nei sensi di cui in motivazione - della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 37 Cost. e relativa al combinato disposto degli artt. 1, L. 9 dicembre 1977 n. 903, e 15, ultimo comma, L. 20 maggio 1970 n. 300, nella parte in cui escluderebbe, rispetto al prestatore e al datore di lavoro, la rilevanza del comportamento del terzo che comunque determini lo stesso datore ad una condotta violatrice del principio di parita` tra lavoratore e lavoratrice). - v. S. n. 204/1982.

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 24 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art1 · fonte su Normattiva