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Per assicurare l'efficacia operativa dell'Aeronautica militare, il Ministro per la difesa e' autorizzato a predisporre e realizzare il seguente programma: approvvigionamento di moderni velivoli a livello europeo, secondo gli accordi internazionali stabiliti, col relativo supporto ed armamento, per il necessario rinnovo della linea di volo dell'Aeronautica militare; approvvigionamento di apparati radar di vario tipo e relativo supporto, per il necessario adeguamento della difesa aerea; approvvigionamento di sistemi missilistici e relativo supporto, per le esigenze della difesa aerea a bassa e a bassissima quota; approvvigionamento di moderni velivoli per le esigenze delle scuole di volo, con il relativo supporto. Il programma verra' presentato ad entrambe le Camere dal Ministro per la difesa entro sei mesi dall'approvazione della presente legge. Il Ministro per la difesa trasmettera' ogni anno, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e del relativo programma di approvvigionamento dei velivoli, degli apparati radar e dei sistemi missilistici nonche' l'elenco delle societa' e imprese con le quali sono stati stipulati i contratti di cui al successivo articolo 3. La relazione dovra' anche dare conto dell'attivita' svolta dal comitato di cui al successivo articolo 3, con particolare riferimento ai pareri e ai controlli sui progetti esaminati e sui contratti autorizzati.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1977 al 9 ottobre 2010
