All'articolo 13 delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato", approvate con regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni, il § 4 e' sostituito dal seguente: "Se il viaggiatore, durante la permanenza sui veicoli ferroviari ovvero al momento in cui vi sale o ne discende, subisce un danno alla persona in conseguenza di un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario, l'amministrazione ne risponde a meno che provi essere l'incidente avvenuto per causa ad essa non imputabile". Al predetto articolo 13 e' aggiunto, in fine, il seguente 5: "Responsabilita' in caso di incidenti nucleari. - Per danni conseguenti ad un incidente nucleare, da qualunque causa determinato, si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519".

Testo vigente dal 21 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;754~art1 · fonte su Normattiva