All'articolo 14, § 1, delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) al viaggiatore in caso di danno subito alla persona durante la permanenza sui veicoli ferroviari o al momento in cui vi sale o ne discende, ovvero agli aventi diritto qualora il viaggiatore sia perito a causa del danno medesimo".

Testo vigente dal 21 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;754~art2 · fonte su Normattiva