[1]della responsabilita'

[2]§ 1. - La ferrovia e' responsabile dei danni derivanti dalla morte, dal ferimento o da qualsiasi altro pregiudizio all'integrita' fisica o mentale del viaggiatore causati da un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario e sopravvenga durante la permanenza del viaggiatore nei veicoli ferroviari, od al momento in cui egli vi entra o ne esce. La ferrovia e', inoltre, responsabile dei danni derivanti dall'avaria o dalla perdita totale o parziale degli oggetti che il viaggiatore vittima di un tale incidente aveva sia su di se sia con se come colli a mano, ivi compresi gli animali. § 2. - La ferrovia e' esonerata da tale responsabilita' se l'incidente e' stato causato da circostanze estranee all'esercizio che la ferrovia, nonostante abbia posto la diligenza richiesta dalle particolarita' del caso di specie, non poteva evitare ed alle conseguenze delle quali non poteva ovviare. § 3. - La ferrovia e' esonerata in tutto od in parte da tale responsabilita' nella misura in cui l'incidente sia dovuto a colpa del viaggiatore od ad un comportamento di questi non conforme alla condotta normale dei viaggiatori. § 4. - La ferrovia e' esonerata da tale responsabilita' se l'incidente e' dovuto al comportamento di un terzo che la ferrovia, nonostante abbia posto la diligenza richiesta dalle particolarita' del caso di specie, non poteva evitare ed alle conseguenze del quale non poteva ovviare. Se non e' esclusa la responsabilita' della ferrovia in base al disposto dell'alinea precedente, questa risponde per il tutto nei limiti della presente Convenzione e senza pregiudizio di un suo eventuale regresso contro terzi. § 5. - La presente Convenzione non e' applicabile alla responsabilita' che puo' ricadere sulla ferrovia per i casi non previsti al § 1. § 6. - La "ferrovia responsabile" ai sensi della presente Convenzione e' quella che, in base alla lista delle linee prevista dall'articolo 59 della CIV, ha l'esercizio della linea sulla quale si e' verificato l'incidente. Se, in base alla lista menzionata, vi e' coesercizio della linea da parte di due ferrovie, ciascuna di queste e' responsabile.

Testo vigente dal 28 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-24;810~convenzione-art2 · fonte su Normattiva