I mutui previsti dall'art. 6 della legge 21 maggio 1955, n. 463, possono essere contratti dall'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per il finanziamento di opere di completamento, di raddoppio o di adeguamento di autostrade statali gia' esistenti, fino al limite di 50 miliardi di lire. L'ammontare dei mutui che l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali potra' annualmente contrarre, fino alla complessiva concorrenza di 50 miliardi di lire di cui al comma precedente, e' ripartito negli esercizi finanziari dal 1956-57 nella seguente misura: Esercizio 1956-57............................... 4 miliardi " 1957-58............................... 8 " " 1958-59............................... 8 " " 1959-60............................... 8 " " 1960-61............................... 8 " " 1961-62............................... 5 " " 1962-63............................... 4 " " 1963-64............................... 3 " " 1964-65............................... 2 " -- Totale... 50 miliardi --

Testo vigente dal 30 novembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-11-19;1328~art1 · fonte del testo