Ferme restando tutte le altre disposizioni, di cui alla citata legge 21 maggio 1955, n. 463, il servizio dei mutui e' assunto dalla Azienda nazionale autonoma delle strade statali a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57 e le rate di ammortamento dei singoli mutui saranno inscritte, con distinta imputazione e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche o degli Enti od Istituti mutuanti, con decorrenza dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale il mutuo stesso e' stato contratto.

Testo vigente dal 30 novembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-11-19;1328~art2 · fonte del testo