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Per la societa' "Ferrovia del Renon" le cui linee sono state ammesse a fruire delle provvidenze disposte dalla legge 2 agosto 1952, n. 1221, ed i cui piani di ammodernamento hanno implicato la costruzione ex novo della funivia "Bolzano-Soprabolzano", il piano finanziario gia' istituito per la prima revisione della sovvenzione annua di esercizio e' da integrare con effetto dal 1 luglio 1968, della quota annua di ammortamento e interessi della maggiore spesa effettivamente sostenuta sia per i lavori di ammodernamento e provviste che per i conseguenti oneri per interessi maturati sul relativo finanziamento, nonche' dei maggiori oneri, comunque rimasti a carico della concessionaria connessi con le operazioni finanziarie di capitalizzazione di quote di sovvenzione gia' effettuate ai sensi delle norme in vigore. I maggiori oneri derivanti da successive analoghe operazioni sono invece da ammortizzare in sede di istituzione del piano finanziario relativo alla seconda revisione della sovvenzione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008
